Cos'è una Comunità Energetica Rinnovabile?

Una Comunità Energetica Rinnovabile (CER) è un gruppo di cittadini, piccole e medie imprese (PMI), enti religiosi e del terzo settore, nonché autorità locali che si uniscono all’interno di un soggetto giuridico comune, con l’obiettivo principale di generare benefici ambientali, economici e sociali per i propri membri e per il territorio in cui opera.

Quale ruolo puoi avere?

All’interno di una CER, puoi partecipare come consumatore o come prosumer (produttore e consumatore, come nel caso dei proprietari di impianti fotovoltaici). In entrambi i casi, il tuo contributo sarà fondamentale per il successo della CER.

Come funziona?

Per poter accedere ai benefici della CER, tutti i membri devono prendere parte al soggetto giuridico di riferimento e quindi sottoscriverne lo statuto. Non è necessario un collegamento fisico diretto: l’energia rinnovabile immessa in rete dagli impianti a disposizione della CER viene valorizzata attraverso un incentivo che premia la condivisione, ovvero l’autoconsumo simultaneo dei consumatori. Più energia viene condivisa e consumata all’interno della comunità, maggiori sono i vantaggi per i partecipanti.

Quali benefici per i membri e per il territorio?

La condivisione di energia rinnovabile genera un incentivo statale per una durata di vent’anni. Questo beneficio economico può essere destinato alla riduzione dei costi energetici per i membri della CER e/o a progetti sociali che apportano vantaggi per la comunità di riferimento.

Adesione

Come aderire?

Ogni cittadino e PMI può entrare a far parte della Comunità Energetica Rinnovabile compilando la manifestazione d’interesse:

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Quesiti amministrativi e di carattere generale

Gli impianti a fonte rinnovabile detenuti dalla comunità producono energia rinnovabile che viene distribuita virtualmente fra i membri della comunità in base ai loro profili di consumo. L’obiettivo della comunità è quello di consumare contestualmente alla produzione, condividendo l’energia che viene prodotta durante il giorno (ossia quando l’impianto fotovoltaico produce elettricità). Più alta sarà la quota di energia condivisa, più alto sarà il beneficio economico a fine anno. La comunità decide come ridistribuire i benefici economici ottenuti, attraverso un regolamento sulla ripartizione dell’incentivo definito dai membri.

La partecipazione ad una comunità energetica rinnovabile (CER) può avvenire come soggetto consumatore di energia, come soggetto produttore di energia oppure come soggetto sia produttore che consumatore (prosumer) attraverso, per esempio, il proprio impianto fotovoltaico domestico.

Gli incentivi per le comunità energetiche sono erogati dal GSE S.p.A.

Possono far parte di una CER in base al D.lgs 199/21:

  • Persone fisiche;
  • Piccole e medie imprese (PMI), a condizione che la partecipazione alla CER non costituisca la loro attività commerciale ed industriale principale;
  • Enti locali, religiosi, di ricerca e formazione, del terzo settore;
  • Pubbliche amministrazioni.
Si. In qualità di consumatore.

Si, un socio della CER è libero di uscire in qualunque momento dalla configurazione.

No, una stessa utenza non può far parte di più CER contemporaneamente. Qualora invece si abbiano a disposizione più utenze intestate allo stesso soggetto, tale soggetto potrà far parte di configurazioni distinte con diverse utenze.
No, per entrare a far parte di una CER non sono tenuto a cambiare il mio fornitore di energia. Secondo la normativa infatti, la partecipazione ad una CER implica il mantenimento dei diritti di cliente finale, inclusa la possibilità di scegliere il proprio fornitore di energia.

Non ci sono limiti territoriali, nel senso che la possibilità di costituire una CER è prevista per tutto il territorio nazionale, isole comprese. Ogni CER però deve essere realizzata all’interno di un contesto geografico stabilito per legge. In particolare, i membri della CER, siano essi semplici consumatori, o produttori, o prosumer, devono essere tutti collegati alla rete elettrica nazionale, sotto la stessa cabina di trasformazione primaria. Le CER hanno quindi un carattere locale, tuttavia nello stesso soggetto giuridico possono confluire più configurazioni afferenti a diverse cabine primarie, che possono adottare dei regolamenti per la ripartizione dei benefici differenziali. Di seguito si riporta il link alla mappa delle cabine primarie pubblicato sul sito del gse.

La normativa stabilisce che i punti di prelievo (POD) relativi ad aree comuni dei condomìni non possono essere inclusi in una configurazione CER. Tale regola è stata introdotta per evitare che soggetti non ammessi dalla normativa, come le grandi imprese, possano beneficiare dei vantaggi riservati alle CER partecipando con un POD che serve le utenze condominiali. In particolare, questo limite è stabilito dall’articolo 31, lettera b, del Decreto Legislativo 199/2021, che vieta alle grandi imprese di esercitare poteri di controllo nelle comunità energetiche. È importante sottolineare che tale limitazione non si applica ai POD relativi alle utenze private dei singoli condòmini, i quali potranno partecipare liberamente alla CER.

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Quesiti tecnici

Gli impianti a fonte rinnovabile che possono generare incentivo per una CER sono quelli allacciati dopo la costituzione dell’ente giuridico. I proprietari di impianti esistenti possono partecipare ad una comunità energetica nei seguenti modi:

  • In qualità di consumatori, purché non abbiano attivo un contratto di Scambio sul Posto con il GSE;
  • In qualità di produttori o prosumer con un ampliamento dell’impianto esistente.
Sì, tale configurazione impiantistica è ammissibile.
Sì, purché l’energia prodotta provenga da fonti rinnovabili.
Premesso che si può aderire ad una CER anche senza possedere un impianto fotovoltaico, la legge non prevede una potenza minima per gli impianti che partecipano ad una Comunità. Al contrario, è prevista una potenza massima, per singolo impianto, pari a 1 MWp.
Non è definita una dimensione massima in termini di quantità dei membri che una singola CER può associare. Al contrario, la normativa identifica in 1MWp la potenza massima degli impianti la cui produzione di energia può essere incentivata. È importante sottolineare che un impianto di potenza superiore a 1MWp può essere parte di una CER, ma solo l’energia prodotta dalla sezione di impianto fino a 1MWp potrà essere incentivata.

I produttori terzi, ovvero coloro che possiedono impianti di produzione da fonte rinnovabile, ma che non sono membri della Comunità Energetica Rinnovabile, possono fare richiesta alla CER affinché l’energia immessa in rete rilevi ai fini del computo dell’energia condivisa. Tali impianti devono essere collegati alla rete sotto la medesima cabina primaria della CER.

Coloro che possiedono una superficie su cui è possibile realizzare un impianto fotovoltaico, ma non possono o non vogliono entrare nella CER come membri, possono concedere tali superfici in locazione alla CER sulla base di un contratto con la Comunità stessa.

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Quesiti economici e finanziari

I benefici economici definiti per le CER sono la tariffa premio MASE ed il corrispettivo unitario ARERA. Di seguito si illustrano le varie componenti economche:

  • Il sistema di incentivazione MASE, il quale stabilisce una tariffa premio variabile in base a tre fattori: i) il prezzo zonale orario (PO); ii) la taglia dell’impianto a servizio della CER; iii) la zona geografica su cui insiste la progettualità.
    Nello specifico, possiamo individuare tre casistiche:

    • Impianti di taglia fino a 200 kWp: la tariffa premio oscilla tra gli 80 e i 120 €/MWH a seconda del valore del PO. Se il PO supera i 140 €/MWh, il valore massimo della tariffa premio (120 €/MWh) diminuisce in maniera direttamente proporzionale rispetto all’aumento del PO, fino ad un minimo garantito di 80 €/MWH;
    • Impianti di taglia da 200 kWp a 600 kWp: la tariffa premio è definita da un range compreso tra i 70 e i 110 €/MWH e varia in base al PO. Se questo valore supera i 140 €/MWh, il valore massimo della tariffa premio (110 €/MWh) diminuisce in maniera direttamente proporzionale rispetto all’aumento del PO, fino ad un minimo garantito di 70 €/MWh;
    • Impianti con taglia superiore a 600 kWp: la tariffa premio è definita da un intervallo compreso tra i 60 e i 100 €/MWh e anche in questo caso varia a seconda del PO. Se tale valore supera i 140 €/MWh, il valore massimo della tariffa premio (100 €/MWh) diminuisce in maniera direttamente proporzionale rispetto all’aumento del PO, fino ad un minimo garantito di 60 €/MWh;
      Alle tariffe premio sopra menzionate, il D.M. MASE 414/2023 stabilisce un correttivo di +10 €/ MWh per le regioni del nord (Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Lombadia, Piemonte, Trentino-Alto Adige, Valle d’Aosta e Veneto), mentre si conferisce un +4 €/ MWh alle Regioni del Centro (Lazio, Marche, Toscana, Umbria e Abruzzo).

  • L’ARERA ha definito un corrispettivo di circa 10€/MWh per l’energia condivisa all’interno della CER. 
Non è possibile quantificare univocamente i costi di adesione ad una CER, anche perché ciascuna Comunità Energetica Rinnovabile funziona in base ad un regolamento che i membri stessi mettono a punto. È possibile che si debbano sostenere dei costi legati all’amministrazione e contabilità della CER, oppure spese per servizi informatici o app per l’ottimizzazione dei flussi energetici della CER. Si tratta tuttavia di costi gestionali non obbligatori che sono di gran lunga inferiori al beneficio economico che si riceve.
I costi per aderire ad una CER dipendono prevalentemente dalla forma giuridica adottata. Nel caso di un’associazione non riconosciuta variano dai 10 ai 15€ per membro e vengono impiegati per coprire i costi di costituzione. Nel caso di una cooperativa, tali costi aumentano e partono da una base di 25€ a membro.
No, l’energia autoconsumata fisicamente non riceve alcun incentivo, in quanto la convenienza economica per l’utente che possiede un impianto è già soddisfatta dal fatto di non dover acquistare quell’energia dalla rete, risparmiando quindi in bolletta.
La ripartizione dell’incentivo ricevuto dalla CER per l’energia condivisa avviene in base al Regolamento che ciascuna CER definisce per sé stessa. Uno dei criteri più diffusi prevede una divisione equa tra produttori e consumatori, allocando parte delle risorse a progettualità sociali per il territorio.

Il GSE remunera alle condizioni del ritiro dedicato (RID), qualora il produttore o prosumer ne faccia richiesta, la totalità dell’energia elettrica immessa in rete dagli impianti di produzione facenti parte o che rilevano per la configurazione di una CER.